rif.: art. 17, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013
Allo stato, presso il Consiglio regionale non sono attivate altre tipologie di rapporto lavorativo, quali contratti a tempo determinato, contratti di somministrazione, di formazione e lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa.
Agli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, dunque, non sono assegnate unità di personale, di ruolo o in comando, con rapporto di lavoro di genere diverso da quello a tempo indeterminato.
Pertanto, non sussistono indici di costo da pubblicare, ai sensi dell'articolo di riferimento.