COMUNICATO STAMPA DEL 31.01.2024
Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Importante ordinanza della Cassazione: barriere architettoniche discriminatorie verso le persone disabili”
Discriminazioni in condominio per chi ha problemi motori. Il tema è di strettissima attualità alla luce degli incentivi per l’abbattimento delle barriere architettoniche a cui si può far ricorso, rimodellati dal decreto legge 212/23 con la riduzione dello spettro degli interventi agevolabili con il 75%: ora sono incentivabili le opere per eliminare le barriere architettoniche «aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici».
Sul tema l’ordinanza di Cassazione 17138/2023 ha statuito che «in materia di tutela antidiscriminatoria delle persone con disabilità vittime di disparità di trattamento nell’ambito di un contesto condominiale, costituisce discriminazione, ai sensi dell’articolo 2 della legge 67/2006, la situazione di inaccessibilità all’edificio determinata dall’esistenza di barriere architettoniche».
All’origine della pronuncia il caso di un disabile impossibilitato ad andare a trovare la sorella, residente in un condominio a lui inaccessibile. L’uomo aveva citato Comune e amministratore dello stabile, chiedendo la condanna in solido per condotta discriminatoria, oltre al risarcimento del danno, e i supremi giudici hanno accolto la richiesta.
La legge 67/2006 dispone per le persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della legge 104/1992, una particolare tutela giurisdizionale per tutte quelle situazioni in cui il disabile risulti destinatario di trattamenti discriminatori al di fuori di un rapporto di lavoro.
La Supreme corte nel richiamare i principi espressi dalla legge 67/2006 (articolo 2)ha ribadito che «l’esistenza di un’ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull’obbligo dell’eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva e idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare i disabili, consentendo loro il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l’accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi» (Cassazione18762/2016 e Cassazione 3691/2020). Da ultimo il concetto stesso di disabilità va interpretato in senso ampio, sì da doversi ritenere che la normativa concernente il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge 13 del 1989, articolo 2, sia applicabile anche alle persone che, in conseguenza dell’età avanzata, pur non essendo portatori di handicap, abbiano comunque disagi fisici e difficoltà motorie.
La giurisprudenza della Suprema corte ha d’altro canto sottolineato come l’impossibilità di osservare tutte le prescrizioni della legge 13/89 per particolari caratteristiche dell’edificio non comporti la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore finalizzate anche solo ad agevolare l’accesso agli immobili dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica.
Ciò che risulta determinante al riguardo è che l’intervento produca comunque un risultato «conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione» (Cassazione 4734/2015e Cassazione21568/2012).
Si può concludere quindi che, laddove il condominio abbia omesso qualsiasi intervento volto all’abbattimento delle barriere architettoniche, il soggetto portatore di disabilità anche non condomino potrà agire contro il condominio/amministratore avvalendosi della tutela antidiscriminatoria della legge 67/2006 con lo scopo di ripristinare la parità di trattamento, così da consentirgli di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita di relazioni sociali.
Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo dichiara: “La tutela ha una portata ampia per chi è impedito o limitato nell’accessibilità. L’obbligo di eliminare gli ostacoli ha natura precettiva”.
Napoli, 31.01.2024
Il Garante dei disabili
Avv. Paolo Colombo
Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Arriva il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”
Dal 1° gennaio2025 l'Italia si doterà del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che ha approvato lo schema di decreto legislativo proposto dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli all'esame del Consiglio dei ministri. Avrà "poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica".
Il Garante sarà un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti scelti tra persone con "comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità".
La dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, sarà costituita da due dirigenti e venti unità di personale non dirigenziale. L'assunzione del personale avverrà per pubblico concorso.
Entro il 30 settembre di ogni anno, il Garante farà una relazione alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta.
Napoli, 02.02.2024
Il Garante dei disabili
Avv. Paolo Colombo
COMUNICATO STAMPA DEL 05.02.2024
Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “Il report dell’Istat sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2022-2023”
Il report dell’Istat focalizzato sull’inclusione scolastica per gli studenti con disabilità per l’anno scolastico 2022-2023 ha rivelato dati significativi riguardo alla situazione nelle scuole italiane.
338mila alunni con disabilità, pari al 4,1%del totale degli iscritti, rappresentano un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.
L’offerta di insegnanti di sostegno ha visto un incremento del 10%, con un rapporto alunno-insegnante di 1,6, superiore a quello previsto dalla legge. Tuttavia, emerge una preoccupante realtà: un terzo degli insegnanti non ha formazione specifica e il 12% viene assegnato in ritardo. Inoltre, si evidenzia una forte discontinuità nella didattica: il 60% degli alunni con disabilità cambia insegnante di sostegno annualmente e il 9% durante lo stesso anno scolastico. La causa principale risiede nel fatto che ancora troppi insegnanti di sostegno sono precarie quindi capita spesso che ogni anno l’assegnazione del docente sia sempre diverse. La fotografia dell’Istat per l’anno scolastico 2022/2023 vede la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante di
sostegno rispetto all’anno precedente essere pari al59,6%, sale al62,1%nellesecondarie di primo grado e raggiunge il75%nellescuole dell’infanzia.
Il rapporto sottolinea una notevole differenza di genere: gli alunni maschi con disabilità sono il doppio rispetto alle femmine. La disabilità più comune è quella intellettiva, che colpisce il 37% degli studenti con disabilità, percentuale che aumenta nelle scuole secondarie. Seguono i disturbi dello sviluppo psicologico (32%) e i disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione (circa il 20% ciascuno). Meno frequenti sono le disabilità motorie e quelle visive o uditive.
Un dato allarmante è che li 39% degli alunni con disabilità presenta più di una tipologia di disabilità, con una maggiore incidenza tra coloro con disabilità intellettiva. Circa un terzo ha problemi di autonomia, con difficoltà significative nella comunicazione e nelle attività quotidiane.
Quasi tutti gli alunni (97%) presentano una certificazione di disabilità che attiva il sostegno scolastico. Tuttavia, c’è una piccola percentuale (1,3%) che usufruisce del sostegno didattico senza certificazione, spesso in attesa di essa o per problematiche borderline.
Un altro dato allarmante, sempre secondo il report ISTAT, è che il 27% delle scuole italiane non dispone di un numero sufficiente di postazioni informatiche adattate per gli alunni con disabilità. In Italia, infatti, il 73% delle scuole primarie e secondarie dispone di postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con disabilità. La presenza di attrezzature informatiche nelle scuole varia significativamente tra le regioni. Il deficit è più marcato nel Mezzogiorno, dove un terzo delle scuole segnala carenze significative. La scuola primaria risulta la più colpita, con il 31% delle istituzioni che lamentano una dotazione insufficiente.
Napoli, 05.02.2024
Il Garante dei disabili
Avv. Paolo Colombo