1.Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell’economia civile, di seguito denominato Osservatorio, istituito con la legge regionale 8 agosto 2018, n. 28, articolo 1, commi 37-38-39.
1. L’Osservatorio intende promuovere un nuovo modello economico di mercato che, ponendo limiti sul piano etico, mira a superare la supremazia del profitto e a recuperare i principi di reciprocità e fraternità sociale.
2. L’Osservatorio risponde alla necessità di studiare e promuovere tutte le forme di economia civile, sociale e solidale che sul territorio regionale, nel Mezzogiorno del Paese e nell’ambito dell’area mediterranea, sostengono processi produttivi inclusivi rispettosi dell’ambiente e della dignità delle donne e degli uomini con strategie formative e lavorative protettive della condizione di fragilità di tutte le persone.
3. Gli obiettivi di cui ai commi i e 2 sono realizzati nel pieno rispetto della risoluzione adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.
4. L’Osservatorio opera con la collaborazione di Enti Pubblici, imprese profit e non profit e società civile al fine di valorizzare tutte le forme territoriali di Welfare di Comunità e di Finanza Etica.
1. l’Osservatorio svolge, dunque, i seguenti compiti specifici:
1. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composto da:
2. L’Osservatorio può invitare alle proprie riunioni i rappresentanti di altre Istituzioni, Associazioni o figure professionali che, per ruolo e competenza, sono ritenuti utili, nonché rappresentanti ed esperti della materia.
3. L’Osservatorio può dotarsi di un Comitato Scientifico consultivo di rilievo regionale, nazionale, europeo e internazionale che elegge al suo interno un coordinatore onorario con funzioni consultive.
4. L’incarico di componente può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge.
5. L’ufficio dell’Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale della Campania.
6. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un componente dell’Osservatorio, il Presidente provvede, entro e non oltre quindici giorni dalla data di conoscenza dell’evento, a darne tempestiva comunicazione alla presidenza del Consiglio Regionale della Campania affinché si provveda alla sostituzione del membro dimessosi, deceduto o impedito.
7. L’Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
1. Il Presidente:
1. Il Presidente convoca l’Osservatorio almeno cinque giorni prima della data fissata, specificando l’ordine del giorno, fatti salvi i casi di urgenza.
2. La convocazione, di nonna, può essere effettuata a mezzo posta elettronica istituzionale.
3. Alla nota di convocazione è allegata l’eventuale documentazione che si rende utile per la trattazione degli argomenti previsti all’ordine del giorno. Alle riunioni dell’Osservatorio può essere invitato l’Assessore regionale competente.
4. La seduta è valida se costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. In caso di assenza del Presidente, la Presidenza è temporaneamente assunta da uno dei due consiglieri regionali componenti l’Osservatorio.
7. In ogni seduta dell’Osservatorio è redatto un verbale. da chi funge da Segretario, contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante e resta a disposizione dell’Osservatorio.
8. In apertura di riunione si dà lettura del verbale della seduta precedente, per l’approvazione.
1. La partecipazione dei componenti ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese, comunque denominati.
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, a supporto delle attività e delle funzioni dell’Osservatorio.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, unitamente alla Delibera dell’ufficio di Presidenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Consiglio regionale.