OSSERVATORIO dell' ECONOMIA CIVILE​

Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell’economia civile

legge regionale 8 agosto 2018, n. 28, articolo 1, commi 37-38-39

 

Art. 1 (Istituzione)

1.Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento e la composizione dell’Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell’economia civile, di seguito denominato Osservatorio, istituito con la legge regionale 8 agosto 2018, n. 28, articolo 1, commi 37-38-39.

 

Art. 2 (Obiettivi generali)

1. L’Osservatorio intende promuovere un nuovo modello economico di mercato che, ponendo limiti sul piano etico, mira a superare la supremazia del profitto e a recuperare i principi di reciprocità e fraternità sociale.

2. L’Osservatorio risponde alla necessità di studiare e promuovere tutte le forme di economia civile, sociale e solidale che sul territorio regionale, nel Mezzogiorno del Paese e nell’ambito dell’area mediterranea, sostengono processi produttivi inclusivi rispettosi dell’ambiente e della dignità delle donne e degli uomini con strategie formative e lavorative protettive della condizione di fragilità di tutte le persone.

3. Gli obiettivi di cui ai commi i e 2 sono realizzati nel pieno rispetto della risoluzione adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.

4. L’Osservatorio opera con la collaborazione di Enti Pubblici, imprese profit e non profit e società civile al fine di valorizzare tutte le forme territoriali di Welfare di Comunità e di Finanza Etica.

 

Art. 3 (Compiti)

1. l’Osservatorio svolge, dunque, i seguenti compiti specifici:

  1. attività di ricerca, studio, analisi e impulso del settore;
  2. formulazione di proposte volte ad attivare un sistema di reti e collaborazioni territoriali e ad individuare modalità di coordinamento delle risorse nell’ambito dei soggetti del terzo settore:
  3. promozione dei processi di formazione integrata degli Enti pubblici attraverso la progettazione, l’implementazione e la stabilizzazione delle buone pratiche di economia civile;
  4. implementazione di attività di monitoraggio;
  5. sviluppo di interventi formativi mirati agli aspetti organizzativo-gestionali delle imprese del settore:
  6. verifica del raggiungimento dei risultati programmati;
  7. valutazione, individuazione di percorsi finalizzati all’attivazione di collaborazioni pubblico-private per lo svolgimento di attività di promozione dell’economia civile.

 

Art. 4 (Composizione, nomina e durata)

1. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composto da:

  1. Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
  2. due Componenti della commissione consiliare permanente per le politiche sociali, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza dell’opposizione;
  3. un componente indicato dalla Direzione generale delle politiche sociali della Giunta regionale per il necessario raccordo con le funzioni istituzionali specifiche di programmazione strategica della Regione Campania nell’area delle politiche sociali produttive ed inclusive e per il collegamento con gli Ambiti Territoriali per le politiche di coesione e partecipazione territoriale.

2. L’Osservatorio può invitare alle proprie riunioni i rappresentanti di altre Istituzioni, Associazioni o figure professionali che, per ruolo e competenza, sono ritenuti utili, nonché rappresentanti ed esperti della materia.

3. L’Osservatorio può dotarsi di un Comitato Scientifico consultivo di rilievo regionale, nazionale, europeo e internazionale che elegge al suo interno un coordinatore onorario con funzioni consultive.

4. L’incarico di componente può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge.

5. L’ufficio dell’Osservatorio ha sede presso il Consiglio regionale della Campania.

6. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un componente dell’Osservatorio, il Presidente provvede, entro e non oltre quindici giorni dalla data di conoscenza dell’evento, a darne tempestiva comunicazione alla presidenza del Consiglio Regionale della Campania affinché si provveda alla sostituzione del membro dimessosi, deceduto o impedito.

7. L’Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura ed è rinnovato entro sessanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

 

Art. 5 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente:

  1. rappresenta l’Osservatorio in tutte le sedi politico-istituzionali;
  2. convoca e presiede le riunioni;
  3. predispone l’ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all’esame dell’Osservatorio;
  4. è responsabile dell’espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;
  5. firma i verbali delle riunioni ed ogni altro atto formale approvato dall’Osservatorio;
  6. trasmette agli organi competenti le proposte e le determinazioni approvate dall’Osservatorio.

 

Art. 6 (Convocazione)

1. Il Presidente convoca l’Osservatorio almeno cinque giorni prima della data fissata, specificando l’ordine del giorno, fatti salvi i casi di urgenza.

2. La convocazione, di nonna, può essere effettuata a mezzo posta elettronica istituzionale.

3. Alla nota di convocazione è allegata l’eventuale documentazione che si rende utile per la trattazione degli argomenti previsti all’ordine del giorno. Alle riunioni dell’Osservatorio può essere invitato l’Assessore regionale competente.

4. La seduta è valida se costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

5. Le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. In caso di assenza del Presidente, la Presidenza è temporaneamente assunta da uno dei due consiglieri regionali componenti l’Osservatorio.

7. In ogni seduta dell’Osservatorio è redatto un verbale. da chi funge da Segretario, contenente le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante e resta a disposizione dell’Osservatorio.

8. In apertura di riunione si dà lettura del verbale della seduta precedente, per l’approvazione.

 

Art. 7 (Gratuità dell’incarico)

1. La partecipazione dei componenti ai lavori dell’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese, comunque denominati.

 

Art.8 (Funzionamento)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili, a supporto delle attività e delle funzioni dell’Osservatorio.

 

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, unitamente alla Delibera dell’ufficio di Presidenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Consiglio regionale.


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